Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13553 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 15 Gennaio 2015. .


Danno alla persona – Responsabilità medica – Omissione di diagnosi – Ritardo nella possibilità di offrire un intervento palliativo – Pregiudizio risarcibile – Sussiste



In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione dello stesso, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che, nelle more, egli non ha potuto fruire di tale intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze. Il danno in questione, di natura non patrimoniale, va necessariamente liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. Poiché esso consiste in un pregiudizio che non si è cristallizzato in una stabile compromissione dell’integrità psicofisica del danneggiato bensì in un aggravamento della malattia in corso, in una maggior sofferenza subita durante il processo patologico culminato nel decesso e in un peggioramento generale della vita di relazione, non può che essere determinato in concreto facendo riferimento ai comuni valori risarcitori con cui si procede alla liquidazione del cd danno biologico da temporanea, espressi nella nota tabella elaborata dal tribunale di Milano e comunemente applicata per la liquidazione del danno alla persona. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)