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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13563 - pubb. 01/07/2015.

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Tribunale di Milano, 18 Giugno 2015. .

Procedure di insolvenza - Regolamento UE n. 1346 del 29 maggio 2000 - Insinuazione del credito nella lingua ufficiale dello Stato in cui si è aperta la procedura - Applicabilità a procedure interne in cui l'unico elemento di internazionalità o comunque di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura sia costituito dal fatto che alcuni dei creditori hanno domicilio, residenza o sede all'estero - Esclusione


L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1346 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dove prevede che ciascun creditore che ha la sua residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, può insinuare il credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo stato, pur pervenendo ad una nozione estensiva di procedura transfrontaliere, non giunge al punto di ricomprendere procedure interne in cui l'unico elemento di internazionalità o comunque di estraneità rispetto all'ordinamento dello Stato di apertura sia costituito dal fatto che alcuni dei creditori hanno domicilio, residenza o sede all'estero; ne consegue che la norma richiamata non è utilizzabile allo scopo di stabilire se alla domanda di ammissione al passivo presentata nell'ambito di una procedura aperta in uno degli Stati membri si applichi o meno la norma di diritto interno italiano contenuta all'articolo 122, comma 1, c.p.c., secondo la quale "in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)