Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13568 - pubb. 28/10/2015

Il ricorso per fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza possono essere comunicati al debitore con ogni mezzo idoneo, anche tramite ufficiale di polizia giudiziaria

Cassazione civile, sez. I, 05 Ottobre 2015, n. 19797. Est. Didone.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Convocazione del debitore - Comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Modalità - Comunicazione tramite ufficiale di polizia giudiziaria - Ammissibilità

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Eccezioni di nullità relativa - Deduzione tempestiva con indicazione delle ragioni - Necessità - Applicabilità al procedimento per dichiarazione di fallimento

Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Tribunale del luogo ove si trova la sede effettiva - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Valutazione al momento del deposito del ricorso e irrilevanza di ogni successivo trasferimento

Dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Trasferimento della sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento - Irrilevanza

Dichiarazione di fallimento - Istanza del pubblico ministero - Notizia dell'insolvenza appresa nel corso di indagini - Ampliamento della legittimazione del pubblico ministero

Società di persone - Scioglimento del rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio - Pubblicità - Necessità - Inopponibilità ai terzi - Produzione di effetti limitati all'ambito societario - Estensione del fallimento al socio nonostante la vendita della quota



Con riguardo alla notifica del ricorso per fallimento, l'articolo 15, comma 15, legge fall. consente al presidente del tribunale, in presenza di particolari ragioni d'urgenza, non solo di abbreviare i termini di convocazione del debitore ma anche di disporre che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del destinatario con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità che non sia indispensabile a rendere quegli atti conoscibili. E' quindi valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, in base a quanto disposto con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle forme della notifica di cui all'articolo 136 e seguenti c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La regola dettata dall'articolo 157 c.p.c., secondo cui l'obbligo del giudice di esaminare le eccezioni di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni di invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della vocatio in ius derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dall'articolo 15, comma 3, legge fall. resta sanata nel caso in cui il debitore non l'abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai sensi dell'art. 9 legge fall, la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, ogni successivo trasferimento; qualora si tratti di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, la predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A seguito della riforma del 2006, ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'articolo 9, comma 2, legge fall., come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5, è irrilevante l'accertamento dell'effettività della sede legale dell'impresa che abbia trasferito la propria sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento, permanendo la competenza del giudice del luogo in cui l'impresa aveva sede e la cui si è trasferita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore anche se la notizia della decozione si sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall'imprenditore medesimo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall'articolo 7, comma 1, n. 1 legge fall, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d'ufficio, e chiaramente nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richiesta per dichiarazione di fallimento a tutti i casi nei quali l'organo abbia istituzionalmente appreso la notizia decoctionis; e tale soluzione interpretativa trova confronto sia nella previsione dell'articolo 7, comma 1, n. 2, legge fall., che si riferisce al procedimento civile senza limitazioni di sorta, sia nella relazione dello schema di decreto legislativo di riforma delle procedure concorsuali, che fa riferimento a qualsiasi notizia decozione emersa nel corso di un procedimento penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 2290, comma 2, c.c., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, e, come tale, non preclude l'estensione del fallimento del socio stesso, ai sensi dell'articolo 147 legge fall., malgrado l'avvenuta vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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