Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1360 - pubb. 25/10/2008

Cancellazione in via d'urgenza di trascrizione della domanda giudiziale

Tribunale Mantova, 18 Settembre 2008. Est. Bernardi.


Procedimento cautelare – Cancellazione con provvedimento d’urgenza della domanda di risoluzione di preliminare di vendita – Ammissibilità.



Può ordinarsi, con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la cancellazione della trascrizione della domanda di risoluzione di contratto preliminare di vendita di immobile stipulato mediante scrittura privata non autenticata atteso che l'eseguita trascrizione riguarda una domanda non compresa fra le ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. e che l’art. 2668 c.c. è norma di carattere eccezionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 700 c.p.c.


omissis

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 16-9-2008 così provvede:

letto il ricorso, proposto in corso di causa -ad istruttoria già esaurita- ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., dal convenuto G. F. diretto ad ottenere, in via d’urgenza, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, notificata il 5-3-2007, con la quale gli attori E. V. e A. C. avevano chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare del 19-09-2006 concernente l’immobile (sito in R., via Michelangelo n. 41), per fatto e colpa dei convenuti (G. F. e S. G.) con la conseguente condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni quantificati in € 40.000,00 e, in via alternativa, che venisse dichiarato validamente esercitato il recesso di essi attori dal predetto contratto per inadempimento dei convenuti con la condanna di costoro a restituire il doppio della caparra;

rilevato che l’istante, a sostegno del proprio assunto, ha sostenuto a) di avere raggiunto un accordo per la vendita a terzi del predetto cespite unitamente all’altra comproprietaria (anch’essa convenuta in giudizio), G. S. e che l’esistenza della trascrizione renderebbe impossibile il perfezionamento della vendita; b) che egli ha urgenza di alienare l’appartamento in questione anche per poter fronteggiare l’impegno al mantenimento economico dei propri figli assunto in sede di separazione; c) che la pretesa azionata con il ricorso cautelare troverebbe fondamento nella circostanza che la domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, nella fattispecie in questione, non sarebbe soggetta a trascrizione;

rilevato che gli attori hanno dimesso una memoria difensiva deducendo d) che l’istanza cautelare sarebbe stata irritualmente introdotta sia per la mancata notifica della medesima a G. S., comproprietaria del cespite e convenuta nel giudizio di cognizione sia in quanto il ricorso è stato notificato mediante consegna di una sola copia dell’atto unitamente ad entrambe le parti ed inoltre f) che, nel merito, la richiesta non sarebbe fondata non potendosi procedere alla cancellazione della domanda giudiziale se non con sentenza ex art. 2668 c.c. e non sussistendo comunque i presupposti di applicabilità del rimedio di cui all’art. 700 c.p.c.;

osservato che la difesa di G. S. ha dimesso memoria dichiarando di  aderire alla domanda cautelare formulata dal ricorrente;

rilevato che i rilievi in rito sollevati dai resistenti-attori non sono fondati posto che G. S. si è comunque difesa nell’ambito del presente procedimento cautelare che, quanto all’altro profilo, l’art. 170 II co. c.p.c. prevede la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti e che,  comunque, i resistenti si sono entrambi costituiti a mezzo del proprio difensore;

ritenuto, in ordine al fumus, che l'art. 2668 c.c. è norma di carattere eccezionale e che l'eseguita trascrizione riguarda una domanda (di risoluzione di contratto preliminare di vendita immobiliare) non compresa fra le ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. (le quali debbono ritenersi tassative: cfr. Cass. 30 agosto 2004, n. 17391; Cass. 8 maggio 1996, n. 4281; Cass. 21 ottobre 1993 , n. 10434; Cass. 30 giugno 1982, n. 3933) atteso che il contratto de quo (redatto mediante scrittura privata non autenticata) non è stato trascritto né lo doveva essere (cfr. Cass. 13 maggio 1982, n. 3001; Cass. 24 settembre 1954, n. 3120) neppure alla stregua della disciplina prevista dall’art. 2645 bis c.c. ed inoltre che, nell’ambito del giudizio di cognizione, non è stato chiesto l’accertamento giudiziale dell’autenticità della sottoscrizione né è stata formulata domanda ex art. 2932 c.c.;

osservato inoltre che tutte le parti, nel giudizio di merito, hanno chiesto la risoluzione del preliminare in questione e che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta ex art. 1453, comma secondo, cod. civ., di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 dello stesso codice (Cass. 18 maggio 2005, n. 10389; Cass. 24 novembre 2000, n. 15167; Cass. 4 aprile 2000, n. 4089; Cass. 25 maggio 1992, n. 6230), derivandone, nel caso concreto, che, a prescindere dall’accertamento della sussistenza dell’inadempimento contrattuale e della sua imputabilità all’una o all’altra parte, si dovrà in ogni caso pronunciare la risoluzione del contratto in questione cosicché la permanenza del vincolo, a cui gli stessi resistenti-attori non hanno più alcun interesse attuale, appare inutilmente gravatoria;

ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2668 c.c. concerne solamente le domande che devono essere trascritte (cfr. Cass. S.U. 30-9-1989, n. 3947; in proposito v. anche Corte Cost. 6-1-2-2002, n. 523) sicché la misura, nel caso de quo, può essere concessa (cfr. Trib. Arezzo, 5 settembre 2006; Trib. Napoli 26 gennaio 2006 in Giur. Merito, 2007,2617; Trib. Milano 1 dicembre 2003 in Giur. It.,2004,308; Trib. Verona 10 dicembre 2002 in Giur. Merito,2003,1441; Trib. Brindisi 25 marzo 2002 in Giur. Merito,2003,478; Trib. Siracusa 2 febbraio 2001 in Giur. Merito, 2002,43);

ritenuto quanto al periculum che siffatto elemento sia in re ipsa atteso che l'eseguita formalità realizza l'effetto di impedire di fatto la circolazione del cespite tanto che il ricorrente ha allegato il fallimento di un incontro fissato avanti al notaio per il perfezionamento della vendita a terzi dell’immobile per cui è causa;

ritenuto che le spese relative alla presente fase vadano regolate con la sentenza che definisce il merito;

P.T.M.

visto l’art. 700 c.p.c., ordina al dirigente della competente Agenzia del Territorio di Mantova - Servizio di Pubblicità Immobiliare di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale di cui alla nota n. 3153 R.P. e n. 5473 R.G. del 30-3-2007;

spese al merito.

Si comunichi.

Mantova, li 18-9-2008


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