Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13610 - pubb. 04/11/2015

Opposizione all'esecuzione per mancanza di valido titolo esecutivo costituito da contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria

Tribunale Siracusa, 19 Ottobre 2015. Est. Mangano.


Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria – Titolo esecutivo – Difetto

Domanda riconvenzionale in giudizio di opposizione a precetto a all'esecuzione – Ammissibilità

Operazioni di giroconto tra due rapporti di conto corrente – Annotazioni contabili – Esclusione del collegamento negoziale – Ratifica tacita dell'operazione – Eccezione in senso lato



Il contratto di apertura di credito con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del correntista una somma di denaro per un certo periodo di tempo con contestuale costituzione di ipoteca a garanzia del credito derivante dall'eventuale utilizzazione e nei limiti della somma messa a disposizione, seppure stipulato con rogito notarile notificato in forma esecutiva, non costituisce titolo esecutivo perchè la messa a disposizione da parte dell'istituto bancario di una somma di denaro non implica che l'accreditato sia debitore della somma stessa visto che il debito nasce alla fine del rapporto e solo con la diretta utilizzazione del credito. Sebbene l'art.474 co.2 n.3) c.p.c. annoveri gli atti ricevuti da notaio tra i titoli esecutivi, l'esecutività – come per ogni altro titolo esecutivo che attenga a somme di denaro – trova proprio imprescindibile requisito nella determinatezza o determinabilità dell'importo per cui viene minacciata o iniziata l'esecuzione forzata, desumibile da elementi intriseci al titolo stesso. (Maria Genovese) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale con cui la banca abbia chiesto l'accertamento del saldo del contratto di apertura di credito regolato su conto corrente e la relativa condanna del correntista e dei fideiussori al pagamento del saldo passivo al fine di ottenere un titolo esecutivo in base al citato contratto atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art.615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (Cass. nn.14554/2000; 8399/2003; 4380/2012). (Maria Genovese) (riproduzione riservata)

Le operazioni di giroconto dai movimenti “dare” di un conto corrente in favore di un altro rapporto di conto corrente costituiscono mere annotazioni contabili che non consentono di qualificare in termini unitari i due rapporti. L'operazione di giroconto, infatti, viene in rilievo non già come uno spostamento dell'intero saldo di chiusura di un rapporto in favore di un altro (ipotesi in cui è doverosa la qualificazione unitaria dei due rapporti in esame), bensì come singola operazione contabile attraverso cui la banca, senza alcuna contestazione della correntista, ha distratto in favore del conto ordinario singoli movimenti passivi. Da ciò consegue, per un verso, che la mancata tempestiva contestazione da parte della correntista che abbia avuto conoscenza dell'operazione di giroconto implichi una tacita ratifica della citata operazione (Cass. n.11626/2011); per altro verso, va evidenziato come, a monte, una tale doglianza vada qualificata come eccezione in senso lato, sicchè la sua deduzione è soggetta al termine decadenziale di cui all'art.183 co.6 c.p.c. non potendo la stessa essere formulata a seguito del deposito della consulenza. (Maria Genovese) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Maria Genovese


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