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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13612 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Siracusa, 19 Ottobre 2015. .

Domanda riconvenzionale in giudizio di opposizione a precetto a all'esecuzione – Ammissibilità


Deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale con cui la banca abbia chiesto l'accertamento del saldo del contratto di apertura di credito regolato su conto corrente e la relativa condanna del correntista e dei fideiussori al pagamento del saldo passivo al fine di ottenere un titolo esecutivo in base al citato contratto atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in seguito alla proposizione di una opposizione a precetto e all'esecuzione, a norma dell'art.615 c.p.c., si instaura un giudizio di cognizione all'interno del quale è consentito all'opposto proporre domanda riconvenzionale nei confronti dell'opponente per ragioni creditorie rispetto a quelle azionate, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca un nuovo titolo esecutivo, in aggiunta a quello azionato o in sostituzione di esso, se invalido (Cass. nn.14554/2000; 8399/2003; 4380/2012). (Maria Genovese) (riproduzione riservata)