Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13636 - pubb. 09/11/2015

Durc e fallimento

Tribunale Milano, 01 Settembre 2015. Est. Marianna Galioto.


Credito della procedura fallimentare nei confronti di una pubblica amministrazione per corrispettivo di appalto - Durc dell'impresa che segnala una irregolarità contributiva - Pagamento diretto agli istituti previdenziali in costanza di fallimento dell'appaltatore - Esclusione



La disposizione dell’art. 118, c. 6 del d. lgs 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) non può essere applicata ad una procedura concorsuale.
E’ illegittimo il rifiuto del committente di versare il prezzo dell’appalto in favore della procedura fallimentare sul solo rilievo di dover corrispondere, proprio in funzione di quella garanzia ex lege, quell’importo agli enti previdenziali.
Il credito relativo al corrispettivo dell’appalto è infatti acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale pagamento successivo al fallimento sarebbe ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 44 L.F.. Tale pagamento verrebbe effettuato da un terzo, con denaro del fallito e a favore di un terzo creditore che, in tal caso, verrebbe preferito nel concorso, poiché otterrebbe in prededuzione una somma che sarebbe dovuta con privilegio di grado posteriore. (Piero Pieri) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Piero Pieri


Il testo integrale


 


Testo Integrale