Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13642 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pistoia, 29 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo - Pagamento del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Applicazione al trattamento della singola classe - Esclusione - Rilevanza dell'ammontare dei crediti chirografari e non del singolo credito



La nuova regola introdotta al quarto comma dell'articolo 160 legge fall. dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, non si espande, nel concordato con classi, fino a condizionare il trattamento della singola classe tanto da imporre che per ciascuna classe la proposta debba necessariamente prevedere un pagamento non inferiore a detta soglia; depone a favore di questa interpretazione non solo il principio di ragionevolezza, per il quale è ragionevole prevedere un trattamento minimo per una classe composta ad esempio da creditori muniti di garanzie esterne, ma anche la lettera stessa della norma che si riferisce espressamente allo "ammontare" dei crediti chirografari e non già al singolo credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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