Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13643 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pistoia, 29 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo - Soglia minima del 20% dell'ammontare dei crediti chirografari - Eccezione per il concordato con continuità aziendale - Realizzazione della causa in concreto del concordato - Percentuale minima del 5%



L'eccezione alla regola generale contenuta nel nuovo quarto comma dell'articolo 160 legge fall., aggiunto dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, secondo la quale la soglia minima del venti per cento di soddisfazione dell'ammontare dei crediti chirografari non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis legge fall., non consente comunque di proporre ai creditori una percentuale irrisoria; pertanto, affinché possa dirsi realizzata la causa in concreto del concordato, la percentuale prevista per la soddisfazione dei creditori chirografari non potrà essere inferiore al cinque per cento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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