Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1365 - pubb. 06/11/2008

Forma degli ordini e nullità

Tribunale Lodi, 20 Ottobre 2008. Pres., est. Crivelli.


Intermediazione finanziaria – Forma – Nullità – Violazione della forma convenzionale prevista per i singoli ordini – Nullità – Sussistenza.



La disposizione dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/98 che prevede la sanzione della nullità per la violazione della forma dei contratti relativi ai servizi di investimento riguarda tanto i cd. contratti quadro quanto i singoli ordini di negoziazione imparti dai clienti. Sono pertanto nulli gli ordini privi della forma scritta qualora questa sia prevista dal contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ugo Leonetti


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