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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13656 - pubb. 11/11/2015.

Prescrizione: distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista e onere della prova


Tribunale di Ascoli Piceno, 05 Novembre 2015. Est. Annalisa Giusti.

Bancario - Contratto di conto corrente con apertura di credito - Rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale - Mancanza di indicazione ad opera della Banca dei pagamenti con funzione solutoria - Illegittimità interessi anatocistici ed ultralegali con rinvio al cd. “uso piazza” - Non si deve computare la C.M.S. in mancanza di espressa pattuizione - Condanna della banca alle restituzione delle somme illegittimamente trattenute


In tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione e di distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto; da ciò ne consegue che l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto. In mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, non sono dovuti gli interessi con rinvio al cd. “uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale e le C.M.S. non sono dovute. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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