Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13698 - pubb. 18/11/2015

Atti in frode ai creditori: mancanza di disclosure in ordine a pagamenti di crediti postergati o a favore di società partecipate

Tribunale Pordenone, 30 Ottobre 2015. Est. Petrucco Toffolo.


Concordato preventivo - Atti di frode ex articolo 173 legge fall. - Pagamento di un credito postergato del socio di un significativo credito di società partecipata - Mancanza di adeguata disclosure al fine di consentire l'espressione di un voto informato - Rilevanza

Concordato preventivo - Fattibilità economica - Sopravvalutazione dei beni - Conseguente impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari - Mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura



Il pagamento di crediti (nella specie, di un credito postergato del socio e di un significativo credito di società partecipata) nell'imminenza del deposito della domanda di concordato preventivo, che non siano adeguatamente giustificati alla luce della situazione economico finanziaria della debitrice nè dalla controprestazione, che non siano stati oggetto di adeguata disclosure da parte della debitrice al momento della presentazione della domanda di concordato o della formulazione della proposta ai creditori, costituiscono atti in frode ai creditori rilevanti ai sensi dell'articolo 173 legge fall., norma che sanziona non la meritevolezza del debitore, bensì l'abuso informativo, consistente nel non avere questi messo a disposizione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto valutare ai fini dell'espressione del voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vi è dubbio che il tema dell'effettivo valore dei beni ceduti alla massa dei creditori con lo scopo di realizzare la causa del concordato preventivo inerisca la cd. Fattibilità economica del piano ed in quanto tale sia devoluto alle valutazioni che la massa dei creditori esprime con il voto, favorevole o sfavorevole, alla proposta. Tuttavia, qualora il commissario abbia l'evidenza di una sopravvalutazione dei beni di entità significativa e comunque tale da determinare una prognosi di impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari, il tribunale non può che prendere atto della mancanza dei presupposti per l'ammissione della debitrice alla procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale