Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13758 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 17 Febbraio 2015. .


Fallimento - Accertamento del passivo - Contraddittorio - Necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico - Esclusione - Giudizio di opposizione - Natura impugnatoria - Eccezioni proponibili - Proponibilità da parte del curatore di nuove eccezioni



Il procedimento di verifica dello stato passivo, sebbene tenda ad assicurare il contraddittorio sostanziale innanzi ad un giudice terzo, non prevede la necessaria costituzione delle parti a mezzo di difensore tecnico, mentre nel successivo giudizio di opposizione - come regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e, poi, dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 -, inequivocabilmente di natura impugnatoria ed ancorché non qualificabile come appello, la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, che, al comma 7, prescrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni, con la conseguenza che, in tale giudizio, il curatore può proporre ex novo e riproporre le eccezioni (eventualmente sollevate ai sensi dell'art. 95, comma 1, secondo periodo legge fall.) che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22765 del 2012 e 8246 del 2013). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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