Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13768 - pubb. 03/12/2015

Mancata indicazione di un credito successivamente prescritto e revoca del concordato ex art. 173 l.f.

Appello Lecce, 17 Giugno 2015. Est. Mele.


Concordato preventivo - Atti in frode - Mancata indicazione di un credito successivamente prescritto - Irrilevanza - Fattispecie



Deve escludersi che sia ravvisabile un atto in frode, rilevante per la revoca del concordato ai sensi dell'articolo 173 legge fall., nella mancata indicazione da parte degli amministratori di un credito qualora la condotta da loro posta in essere non avrebbe potuto avere alcuna incidenza sulla esigenza di garantire ai creditori una scelta consapevole di adesione alla proposta di concordato, sia perché, laddove non prescritto, il credito sarebbe comunque rientrato nell’attivo oggetto di cessione secondo la proposta, sia perché, essendosi comunque detto credito prescritto prima della concreta possibilità di dichiarare il fallimento, esso non avrebbe potuto essere riscosso ed entrare a far parte della massa attiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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