Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13863 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Monza, 27 Ottobre 2015. .


Privilegi - Prestatore d'opera intellettuale - Privilegio del prestatore d'opera individuale - Applicazione estensiva a favore delle società - Esclusione



Il privilegio di cui all'articolo 2751-bis n. 2 c.c. fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (e del prestatore d’opera anche non intellettuale in virtù della pronuncia n.1/98 della Corte Costituzionale) individuale, con la conseguenza che deve escludersi una interpretazione estensiva di tale norma a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali, ciò in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro (in tal senso Cass. 5002/2000 e, con particolare riferimento alle società di revisione contabile Cass. 14 aprile 1992 n. 4549; Trib. Torino 19 luglio 1996; Trib. Milano 12 febbraio 1996; Trib. Perugia 19 novembre 1994). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)