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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13899 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione Sez. Un. Civili, 24 Novembre 2015. .

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Procedura di liquidazione - Contratto di vendita dell'azienda - Natura - Azione di nullità o di annullabilità - Competenza del giudice ordinario


Con la norma di cui all'articolo 63, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretata dall'articolo 11, comma 3-quinquies, della legge 21 febbraio 2014 n. 9, il legislatore ha inteso chiarire che il prezzo cui l'azienda viene ceduta non deriva dal valore di stima, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell'interesse manifestato dai potenziali acquirenti ad alle offerte di prezzo d'acquisto avanzate. In tale contesto, l'eventuale errore di stima in cui è incorso il perito riveste un carattere marginale o comunque non determinante. Nel caso, infatti, in cui il bene sia stato sottovalutato, ciò attirerà potenzialmente l'interesse degli acquirenti, determinando una maggiore concorrenza tra offerte che presumibilmente consentirà di raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello di stima, mentre avverrà presumibilmente il contrario nel caso di una sopravvalutazione della stima dell'immobile. Da ciò consegue che l'erronea determinazione del valore dell'azienda da parte dell'esperto nominato nel corso della procedura non determina alcuna nullità, sotto il profilo della violazione di norme inderogabili poste a tutela dei creditori, del negozio di cessione successivamente stipulato dai commissari con l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto detta erronea indicazione non appare idonea a pregiudicare la finalità dell'ottenimento del miglior prezzo di mercato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)