ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13926 - pubb. 07/01/2016.

Scioglimento del contratto di leasing successivo al fallimento e pagamento dei canoni residui successivi


Cassazione civile, sez. VI, 03 Settembre 2015. Est. Scaldaferri.

Fallimento - Effetti sui rapporti preesistenti - Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore - Art. 72 quater l.fall. - Opzione del curatore per lo scioglimento del contratto - Effetti - Diritto del concedente alla restituzione del bene - Sussistenza - Canoni non ancora scaduti alla data del fallimento - Ammissione integrale al passivo - Esclusione - Insinuazione al passivo per la sola differenza positiva tra canoni non scaduti e valore di allocazione del bene nel mercato - Ammissibilità - Fondamento


In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell'art. 72 quater l.fall. (introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006 e modificato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 169 del 2007), il concedente, in caso di fallimento dell'utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, non può richiedere subito, mediante l'insinuazione al passivo ed ex art. 93 l.fall., anche il pagamento dei canoni residui che l'utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di normale svolgimento del rapporto di locazione finanziaria, poiché con la cessazione dell'utilizzazione del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, ma ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene ed un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui, venduto il bene o altrimenti allocato a valori di mercato, dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla allocazione del bene cui è tenuto il concedente stesso, secondo la nuova regolazione degli interessi fra le parti direttamente fissata dalla legge. (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


Il testo integrale