Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1394 - pubb. 08/11/2008

Derivati, autorizzazione della Banca d'Italia e valore della dichiarazione del legale rappresentante della società

Tribunale Isernia, 22 Maggio 2008. Est. Federici.


Intermediazione finanziaria – Collocamento di prodotti derivati – Autorizzazione della Banca d’Italia – Necessità – Violazione di norma imperativa – Nullità – Sussistenza.

Intermediazione finanziaria – Operatore qualificato – Dichiarazione del legale rappresentante di società – Onere dell’intermediario di appurare l’effettiva esperienza – Insussistenza.



E’ fonte di nullità ex art. 1418, comma 1, cod. civ. la violazione della norma, avente natura imperativa, che richiede l’autorizzazione della Banca d’Italia per il collocamento di prodotti derivati, autorizzazione che si pone come requisito legale che, pur non interferendo sulla struttura e sul contenuto del contratto, incide sul momento genetico del rapporto obbligatorio investendone direttamente l’atto costitutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non solo la lettera, ma anche la ratio del secondo comma dell’art. 31 reg. Consob n. 11522/98 escludono che l’intermediario abbia l’onere di appurare la veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante della società in ordine alla specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari. Il legale rappresentante della società è, infatti, il soggetto maggiormente titolato a garantire a terzi la competenza ed esperienza della compagine sociale, a differenza di quanto richiesto per le persone fisiche, per le quali la norma opportunamente impone di documentare gli asseriti requisiti di professionalità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Duilio Manella


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