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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13952 - pubb. 12/01/2016.

Nella vendita forzata, l'offerta di acquisto è presupposto negoziale necessario dell'atto giurisdizionale di vendita


Cassazione civile, sez. I, 17 Marzo 2015. Est. Lamorgese.

Espropriazione forzata - Vendita - Incontro dei consensi tra offerente e giudice - Esclusione - Offerta di acquisto presupposto negoziale necessario dell'atto giurisdizionale di vendita

Vendite forzate - Espropriazione forzata - Fallimento - Aliud pro alio - Tutela dell'acquirente

Fallimento - Procedimento di vendita - Decadenza dall'aggiudicazione - Incameramento della cauzione - Impugnazione del decreto del tribunale che decide il reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità


Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro dei consensi tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale necessario dell'atto giurisdizionale di vendita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla vendita forzata, anche fallimentare, deve ritenersi applicabile la tutela dell'acquirente quando il bene aggiudicato appartenga ad un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza di vendita, ovvero manchi delle qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico sociale, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto. (Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso perché l'acquirente era consapevole che l'immobile non era stato condonato, avendo ottenuto una concessione di un termine, più volte prorogato, per valutare la persistenza dell'interesse all'acquisto ed eventualmente rinunciare all'aggiudicazione). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento del tribunale che, decidendo il reclamo contro il decreto del giudice delegato, ha dichiarato la decadenza dall'aggiudicazione di un bene immobile e disposto l'incameramento della cauzione, stante il mancato versamento di quanto dovuto per l'oblazione, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., trattandosi di un provvedimento definitivo per mancanza di rimedi diversi e per l'attitudine a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato il diritto di garanzia dell'acquirente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Carlo Barbieri


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