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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13966 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2008. .

Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pegno irregolare - Soddisfacimento del creditore pignoratizio - Modalità - Sottoposizione a concorso - Esclusione - Fondamento


La natura giuridica del pegno irregolare comporta che le somme di danaro o i titoli depositati presso il creditore diventano - diversamente che nell'ipotesi di pegno regolare - di proprietà del creditore stesso, che ha diritto di soddisfarsi, pertanto, non secondo il meccanismo di cui agli artt. 2796 - 2798 cod. civ. (che postula l'altruità delle cose ricevute in pegno), bensì direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori, per effetto di un'operazione contabile, parimenti estranea all'ambito di operatività della compensazione. (massima ufficiale)