Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13967 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 2008. .


Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - - Pegno rotativo - Sostituzione dell'oggetto della garanzia - Validità - Effetti - Nuova e distinta garanzia - Esclusione - Conseguenze - Computo dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare - Riferimento alla data della stipulazione del patto



Il patto di rotatività del pegno si attua mediante una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall'accordo scritto e di data certa delle parti, cui segue la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni e con effetti ancora risalenti alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, a condizione che nella convenzione costitutiva tale possibilità di sostituzione sia prevista espressamente, e purchè il bene offerto in sostituzione non abbia un valore superiore a quello sostituito; ne consegue, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, che la continuità dei rinnovi fissa la genesi del diritto reale di garanzia al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione. (massima ufficiale)