Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13989 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015. .


Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Caratteristiche - Esercizio di entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c. - Prescrizione - Decorrenza - Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori - Manifestazione del decremento patrimoniale



L'azione di responsabilità contro gli amministratori e sindaci, esercitata dal curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., compendia in sé le azioni contemplate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, visto unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali; essa sorge nel momento in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei creditori della società (il che consente di affermare che il danno da essi subito costituisce la misura del loro interesse ad agire) e si manifesti il decremento patrimoniale (sotto forma di danno emergente e lucro cessante) costituente il pregiudizio che la società non avrebbe subito se non vi fosse stato il loro illegittimo comportamento commissivo od omissivo (Cass. n. 10937 del 1997, n. 10488 del 1998). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)