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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13990 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015. .

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Facoltà del curatore di esercitare una o entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.


Pur avendo un contenuto inscindibile (Cass. n. 17033 del 2008), nell'esercizio dell'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare (l'una contrattuale a favore della società, l'altra extracontrattuale a favore dei creditori sociali), diversi essendo il regime della decorrenza del termine di prescrizione, l'onere della prova e i criteri di determinazione dei danni risarcibili (Cass. nn. 10378 e 15955 del 2012); si tratta evidentemente di una facoltà, ben potendo il curatore scegliere di esercitare entrambe le azioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)