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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13991 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2015. .

Fallimento - Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci esercitata dal curatore - Prescrizione - Decorrenza dell'azione di cui all'articolo 2394 c.c. - Momento in cui i creditori sono stati posti in grado di conoscere lo squilibrio patrimoniale della società


In tema di azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa dal curatore ai sensi dell'articolo 146 legge fall., con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.), quella ex art. 2394 c.c. decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale - che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica necessariamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di conoscere lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)