Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14014 - pubb. 13/01/2016

La consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di citazione per revocatoria è idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2903 c.c., ancorché l’atto processuale sia ricevuto dopo la scadenza di detto termine

Cassazione Sez. Un. Civili, 09 Dicembre 2015, n. 24822. Est. Roberta Vivaldi.


Notificazione - Interruzione della prescrizione - Distinzione degli effetti tra notificante e destinatario - Principio generale - Applicazione anche agli effetti sostanziali degli atti processuali - Limiti

Azione revocatoria - Notificazione - Interruzione della prescrizione -  Criterio di determinazione del momento - Consegna dell'atto introduttivo del giudizio all'ufficiale giudiziario



Il principio della differente decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario, introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, deve essere esteso, in forza del parametro di costituzionalità della ragionevolezza, anche agli effetti sostanziali degli processuali nei casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La consegna all'ufficiale giudiziario richiesto della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per revocatoria quando ancora non è decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2903 cod. civ. è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, ancorché l’atto processuale sia ricevuto dopo la scadenza di detto termine. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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In tema di interruzione della prescrizione dell’azione revocatoria: il recente intervento delle Sezioni Unite - Luigi Giordano


 


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