Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14023 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Torino, 15 Giugno 2015. .


Processo civile - Domande ed eccezioni non riproposte - Comportamento delle parti - Interpretazione



Qualora il difensore della parte, comparso all’udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda (o la eccezione) non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. La valutazione della “condotta processuale della parte” (per verificare se la mancata riproposizione possa essere spiegata alternativamente anche con la volontà di abbandonare la richiesta) può valere soltanto a fronte di comportamenti processuali ambigui, di formulazioni equivoche, di diserzioni di udienze destinate alla precisazione delle conclusioni, ma non certo a fronte di comportamenti consapevoli, espliciti e formali, diretti ad evidenziare al giudice le conclusioni che la parte intende sottoporre alla sua decisione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)