Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14036 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2015. .


Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci - Liberazione dalle obbligazioni preesistenti - Responsabilità illimitata in caso di fallimento - Distinzione



La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 147, comma 2, legge fall. decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846). Le discipline dell'art. 2500-quinquies c.c., e dell'art. 147 legge fall., sono, dunque, fra loro autonome, solo la seconda norma prevedendo il limite temporale annuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)