Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14043 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bari, 08 Gennaio 2016. .


Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno – Frutti civili percepiti in buona fede (art. 1148 cod. civ.) – Diritto del cliente a trattenere le cedole sugli interessi – Sussistenza



L’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto e per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento.

In materia di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., il debito dell’accipiens – a meno che questi sia in malafede – produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, dovendo per l’indebito trovare applicazione la tutela prevista dall’art. 1148 cod. civ. per il possessore di buona fede in senso oggettivo, a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda (ex plurimis, Cass. civ., 2 agosto 2006, n. 17558). (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)