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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14066 - pubb. 27/01/2016.

Mutuo di scopo: parziale destinazione delle somme erogate a finalità diverse rispetto al progetto di investimento e conseguente difetto di causa del contratto


Tribunale di Asti, 12 Gennaio 2016. Est. Bottallo.

Mutuo di scopo – Progetto di investimento – Difetto di causa in concreto – Nullità


Il modello legale del “mutuo di scopo” prevede che il mutuatario, oltre a dover restituire la somma mutuata e i maturati interessi, abbia altresì l’obbligo di realizzare l’attività programmata, che pertanto assume rilievo causale nell’economia del contratto.
La destinazione, anche solo parziale, della somma erogata a finalità differenti rispetto a quello previste nel contratto sottrae quelle stesse somme alla realizzazione dello scopo per cui il finanziamento è stato concesso e può dunque comportare un’effettiva deviazione dal modello legale ed in particolare il difetto in concreto della causa che caratterizza il mutuo di scopo, con conseguente nullità del contratto stesso.

Sarà ovviamente necessario, non sussistendo alcun obbligo per il mutuatario di impiegare le somme mutuate esclusivamente per il conseguimento dello scopo, valutare, ai fini della nullità del mutuo, l’effettivo raggiungimento del risultato programmato, non potendosi ravvisare difetto di causa e conseguente nullità laddove, anche in presenza di destinazione parziale delle somme ad altra finalità, lo scopo del mutuo sia stato comunque conseguito (Cass. civ. Sez. 1 Sentenza n. 8564 dell’8 aprile 2009).

L’onere della prova circa l’effettivo raggiungimento del risultato concordato grava, in quanto presupposto di validità, sulla parte che invoca l’efficacia del contratto. (Sergio Mina, Roberto Bianchi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Sergio Mina



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