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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14111 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Milano, 13 Luglio 2015. .

Fallimento – Dichiarato in altro Stato membro dell’Unione Europea – Domanda di sequestro sui beni del fallito situati in Italia – Improcedibilità del ricorso cautelare ex art.51 L.F.


Osservato che, a mente dell’art.17 Reg.1346/2000 “la decisione di apertura di una procedura di insolvenza produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura”, e che l’art.15 Reg.1346/2000 sancisce che gli effetti della procedura di insolvenza su un procedimento pendente relativo a un bene ricompresso nella massa fallimentare sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente, ne discende che il Tribunale italiano dovrebbe dichiarare l’improcedibilità del ricorso cautelare ex art.51 l.f.. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)