Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14129 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pesaro, 27 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo – Divieto di azioni esecutive individuali – Ambito di applicabilità – Creditori anteriori – Credito da TFR per rapporto di lavoro cessato successivamente – Esclusione



La moratoria delle azioni esecutive individuali di cui all’art. 168 l. fall. e l’obbligatorietà dello stesso concordato omologato (art. 184 l. fall.) valgono esclusivamente nei confronti dei creditori concordatari ossia per titolo o causa anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato nel registro delle imprese e non anche per i creditori le cui ragioni si radicano in fattispecie perfezionatesi successivamente, come nel caso di credito relativo alla indennità di Trattamento di Fine Rapporto derivante da rapporto di lavoro cessato dopo l’approvazione del concordato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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