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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14162 - pubb. 11/02/2016.

Concordato preventivo e pagamento delle rateizzazioni contributive e tributarie sospese


Tribunale di Pordenone, 14 Gennaio 2016. Est. Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo - Pagamento di crediti anteriori - Condizioni - Regolarizzazione delle rateizzazioni contributive e tributarie sospese -  Rigetto


Dalla norma di cui al quarto comma dell’art. 182-quinques, si rilevano le condizioni che – soltanto – possono consentire all’amministratore di pagare, in pendenza del termine per predisporre proposta e piano, crediti anteriori, e cioè: a) deve trattarsi di concordato in bianco presentato in vista di predisporre un concordato in continuità, posto che non è possibile pagare i creditori anteriori in un concordato diverso da quello con continuità;
b) i creditori anteriori che possono essere pagati sono quelli c.d. strategici, ossia quelli che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; c) queste caratteristiche devono risultare dall’attestazione di un professionista che abbia i requisiti di cui all’art. 67, comma terzo, lett. d). Poichè i presupposti sub b) e c) non sussistono con riferimento ai crediti concorsuali contributivi e tributari, non può essere autorizzato il pagamento della rateizzazione di un credito tributario o contributivo al di fuori del concorso. (Andrea Porcaro) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Andrea Porcaro


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