Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14201 - pubb. 18/02/2016

Fallimento del terzo datore di ipoteca: il creditore ipotecario non deve essere ammesso al passivo

Cassazione civile, sez. I, 09 Febbraio 2016, n. 2540. Est. Genovese.


Fallimento - Accertamento del passivo - Fallimento del terzo datore di ipoteca - Ammissione al passivo del creditore ipotecario - Esclusione



In tema di garanzie costituite dal terzo, imprenditore dichiarato fallito dopo che abbia prestato garanzia a vantaggio del creditore non proprio, anche dopo la novella del II comma dell'art. 52 legge fall., introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, i creditori titolari di un diritto di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento, costituiti in garanzia dei crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della legge fallimentare, in quanto il terzo non è creditore diretto del fallito e l'accertamento dei suoi diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contradditorio con la parte che si assume essere sua debitrice, dovendosi essi avvalere, per la realizzazione dei loro diritti in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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