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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14219 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Napoli, 21 Ottobre 2015. .

Giudice del Registro – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Natura ed estensione dei poteri


In virtù dell’art. 2188 c.c., il Giudice del Registro ha essenzialmente la funzione di vigilare sull’operato dell’ufficio del registro.

In tema di cancellazione d’ufficio d’iscrizioni camerali, tenuto conto che l’art. 2191 c.c. fa riferimento alle “condizioni richieste dalla legge”, va affermato che prima il Conservatore e poi il Giudice del Registro esercitano un controllo di natura formale, limitato alla verifica delle condizioni formali prescritte dalla legge per quell’atto, con esclusione d’indagine sulla relativa legittimità sostanziale. Ciò salve le ipotesi in cui la radicale illiceità contenutista dell’atto finisca addirittura per metterne in discussione la riconducibilità al “tipo” giuridico di atto iscrivibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)