Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14268 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 02 Novembre 2015. .


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione relativa ai pagamenti per prestazioni di lavoro - Applicazione ai pagamenti eseguiti a favore dei somministratori di manodopera - Esclusione



L'esenzione da revocatoria di cui all'articolo 67, comma 3, lett. f) dei pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito non può essere invocata a favore dei pagamenti eseguiti dal fallito ai somministratori di manodopera, i quali non fanno valere un diritto di credito dei lavoratori, bensì un credito proprio, diverso ed estraneo rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)