ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14273 - pubb. 25/02/2016.

E’ ammissibile la proposta di Transazione Fiscale che prevede lo stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato (IVA, ritenute e IRAP), nell’ambito di Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.


Agenzia delle Entrate di Rimini, 19 Giugno 2015. Dir. provinciale Grazia Cernigliaro.

Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Transazione Fiscale ex art. 182 ter l. fall. prevedente il pagamento a saldo e stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato ex art. 2752 c.c. – Ammissibilità – Sussistenza


Può essere prestata adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta di Transazione Fiscale ex art. 182 ter l. fall., formulata nell’ambito di Accordo di Ristrutturazione ex art 182 bis l. fall., prevedente il pagamento a stralcio di interessi e sanzioni maturati su crediti dello Stato (nella specie, IVA, ritenute e IRAP), malgrado la natura privilegiata dei predetti accessori sancita dall’art. 2752 c.c. come modificato dal d.l. 6 luglio 2011 n.98 convertito in l. 15 luglio 2011 n.111, a condizione che il trattamento non sia peggiorativo rispetto a quello degli altri creditori chirografari e ferme le ulteriori condizioni previste dalla norma speciale fallimentare.

(Fattispecie in cui l’Agenzia delle Entrate ha accolto la proposta di Transazione Fiscale prevedente il pagamento del 100 % della sorte dei tributi entro 24 mesi dall’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione, maggiorati di interessi legali fino al saldo, nonché il pagamento del 26 % delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni collegati ai tributi certificati come dovuti dall’Agenzia delle Entrate, assistiti da interessi legali fino al saldo, entro il termine di 120 giorni dall’omologazione dell’Accordo medesimo.
La proposta prevedeva altresì l’accensione di ipoteca volontaria di secondo grado sull’immobile della società debitrice nonché il rilascio - da parte del terzo promittente acquirente dell’azienda sociale - di fideiussione bancaria dell’importo di 250.000 euro dovuto a saldo prezzo dalla cessionaria d’azienda e da corrispondersi entro un anno dalla stipulazione dell’atto definitivo di trasferimento dell’azienda). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it  
  

Il testo integrale