Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14277 - pubb. 26/02/2016

Risarcimento danni da cose in custodia, quando si cade dalle scale

Tribunale Como, 18 Gennaio 2016. Est. Petronzi.


Risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Responsabilità oggettiva - Responsabilità per colpa presunta - Caso fortuito - Cosa statica e cosa dinamica



L’art. 2051 c.c. configura una responsabilità oggettiva o comunque per colpa presunta, in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito, che deve essere fornita dal custode.

Per caso fortuito deve intendersi non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato, la quale, se incide sul nesso di causalità, elidendo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.

Nel caso in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (Giuseppe D'Elia) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Giuseppe D'Elia


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