Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14289 - pubb. 01/03/2016

Mediazione obbligatoria ed opposizione a decreto ingiuntivo: onerato di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto, non l’opponente

Tribunale Benevento, 25 Gennaio 2016. Est. Galasso.


Mediazione in genere – Mediazione obbligatoria – Opposizione a decreto ingiuntivo – Onere della mediazione – Incombe sull’opposto



In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ed una volta che sia stata resa la pronunzia sulla concessione o sulla revoca della provvisoria esecuzione, la parte onerata di proporre la domanda di mediazione è il creditore opposto.
La conseguenza di quanto affermato è che l’improcedibilità non colpisce la domanda dell’opponente (domanda che tale non è, salve le riconvenzionali), bensì quella dell’opposto: e, pertanto, il decreto ingiuntivo dev’essere revocato.
Il co. 1 bis dell’art. 5, d. lgs. 28/2010, onera della mediazione chi intende esercitare in giudizio un’azione, ed è jus receptum che, nel caso del procedimento monitorio, seguito da opposizione, chi esercita l’azione, ossia l’attore, è il creditore, che insta per l’emanazione del decreto ingiuntivo (e, del resto, la pendenza della lite tra ricorrente e debitore risale, ai sensi dell’art. 643, co. 3, c.p.c., alla notificazione del ricorso e del decreto): anzi, prim’ancora, che chiede al Giudice l’attribuzione di un bene della vita.
L’opponente, al contrario, subisce la domanda, ed appare anomalo e vessatorio imporgli di adempiere ad un onere, posto come condizione di procedibilità, quando, evidentemente, nessun interesse esso nutre, contrariamente al creditore opposto, all’emissione di una condanna contro di lui.
La S.C., recentemente (Cass. civ., Sez. III, 7.10.2015-3.12.2015, n. 24629), ha affermato che sull’opponente deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga, e che, del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
Tali asserzioni sono difficilmente compatibili col testo dell’art. 5, co. 4, d. lgs. 4.3.2010, n. 28, secondo cui i commi 1 bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ciò significa che:
1) non è vero che l’opponente abbia inteso precludere la via breve per percorrere la via lunga: l’opponente, infatti, prima della pronunzia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, non deve esperire la mediazione: sicché non gli si può imputare di averla omessa;
2) non è vero che al creditore sia imposto l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo: la questione, infatti, che si pone nei casi come quello di specie, non è certo se il creditore, che abbia depositato il ricorso monitorio, debba proporre la domanda di mediazione prima che la controparte abbia sollevato l’opposizione (e, dunque, senza neppure sapere se opposizione sorgerà): il problema, invece, è di verificare quale delle parti debba esperire la mediazione medesima, ma solo una volta proposta l’opposizione ed esaurita la fase attinente alla concessione, od alla sospensione, della provvisoria esecuzione. (Luigi Galasso) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Luigi Galasso


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