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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14300 - pubb. 02/03/2016.

Revoca della rinunzia all’eredità: la domanda non può essere accolta se il diritto di accettare si sia prescritto o se il chiamato sia decaduto ai sensi dell’art. 481 c.c.


Tribunale di Benevento, 04 Ottobre 2015. Est. Galasso.

Impugnazione della rinunzia all’eredità (c.d. revoca della rinunzia) – Prescrizione del diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.) o decadenza dal diritto di accettare l’eredità (art. 481 c.c.) – Rigetto della domanda del creditore


La c.d. revoca della rinunzia all'eredità, di cui all'art. 524 c.c., è domanda che può essere accolta unicamente in caso di rinunzia vera e propria, e non di decadenza in seguito ad actio interrogatoria, o di prescrizione del diritto di accettare.
L’art. 524 c.c. menziona, per due volte, la sola rinunzia all’eredità, quale presupposto in fatto della domanda.
Il chiamato perde il diritto di accettare se lascia prescrivere il medesimo (art. 480 c.c.), o se decade (art. 481 e 487, co. 3, c.c.): non se rinunzia, almeno sintantoché l’eredità non sia stata acquistata da altro dei chiamati (art. 525 c.c.).
Se l’ipotesi della rinunzia, dunque, è diversa, per natura ed effetti, da quella della decadenza, si giustifica che non sia possibile ammettere l’esperimento dell’azione ex art. 524 c.c. in casi diversi da quello, appunto, della rinunzia, testualmente previsto (in senso contrario, ma senza una motivazione espressa e specifica sul punto, Cass. civ., Sez. III, 29.3.2007, n. 7735).
Si osservi, del resto, che il debitore, attraverso la rinunzia all’eredità, ed a differenza dai casi che consentono l’esercizio dell’actio pauliana, non dispone di beni o diritti già acquisiti al patrimonio, ma (almeno secondo la tesi prevalente, ed a differenza dell’ipotesi del legato) si sottrae all’acquisto, ancora non avvenuto, di beni o diritti (ove pure l’eredità non fosse formata di soli debiti): sicché il creditore non vede ridursi la garanzia del credito, ma ne vede solo la mancata espansione ai diritti, oggetto dell’asse.
Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento nel senso che la disciplina dettata dall’art. 524 c.c. non debba essere applicata, per analogia, al caso della decadenza: l’istituto della c.d. accettazione da parte del creditore, infatti, è di diritto singolare, ed attribuisce a costui non uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.), di carattere generale, bensì un vantaggio ulteriore, consentendogli di soddisfarsi su beni neppure entrati nel patrimonio del debitore.
Si consideri, infine, che, essendo la già ratio dell’actio interrogatoria quella di far cessare lo stato d’incertezza, circa l’acquisto da parte di un chiamato, ammettere l’esperimento dell’azione, di cui all’art. 524 c.c., dopo che costui sia decaduto, e che un chiamato ulteriore abbia accettato, sarebbe contrario all’affidamento, che il medesimo chiamato ulteriore può riporre nella stabilità del proprio acquisto: affidamento che non deve essere vanificato per effetto di un’opinabile applicazione analogica, frutto di un’interpretazione giurisprudenziale non consolidata ed in presenza, per di più, di un orientamento difforme della dottrina che si occupa della materia. (Luigi Galasso) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Luigi Galasso


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