Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14380 - pubb. 09/03/2016

Fallimento della società di fatto: elementi indicativi del rapporto sociale e affectio familiaris

Tribunale Taranto, 18 Novembre 2015. Est. Francesca Zanna.


Dichiarazione di fallimento - Società di fatto - Elementi indicativi del rapporto sociale - Manifestazioni esteriori dell'attività - Caratteristiche - Società apparente - Affectio familiaris



Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, non occorre necessariamente la prova della stipulazione del contratto sociale, la cui sussistenza può invece risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i suoi requisiti (affectio societatis, costituzione di un fondo comune mediante specifici apporti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, partecipazione agli utili e alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società nei rapporti interni o, quanto meno, nei rapporti esterni, posto che la società di fatto, ancorchè non esistente nei rapporti fra i soci, può apparire esistente di fronte a terzi quando due o più persone operino nel mondo esterno in guisa da ingenerare l’opinione che esse agiscano come soci, di tal che i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sull’esistenza della società, tanto che in tale ipotesi soccorre la tutela della buona fede dei terzi, per il principio dell’apparenza del diritto, in virtù del quale, nonostante l’inesistenza dell’ente, coloro che si comportino esteriormente come soci vengono ad assumere in solido obbligazioni come se la società esistesse.

Ai fini della assoggettabilità al fallimento di una società apparente, il comportamento atto a ingenerare nei terzi il convincimento incolpevole della sussistenza di un vincolo sociale è sufficiente ad affermare l’esistenza di una società di persone, senza necessità di accertare se, in concreto, ricorrano anche gli ulteriori elementi della comunione dei conferimenti e della condivisione dell’alea; null’altro è necessario: non il fondo comune, non l’alea comune nei guadagli e nelle perdite, non l’affectio societatis, se non, quest’ultima come un elemento non escluso da un altro eventualmente assorbente quale potrebbe essere l’affectio familiaris.

Nel caso in cui il rapporto sociale si intrattenga tra familiari, la valutazione in ordine all'esistenza di una società di fatto deve essere ancora più rigorosa, occorrendo che la prova della esteriorizzazione del vincolo si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dall’affectio familiaris (Cass. nn. 6770/1996, 11975/1997, 23/2007). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Samanta Palumbo


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