Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14390 - pubb. 10/03/2016

Assoggettamento del trust all'azione revocatoria ordinaria

Tribunale Roma, 25 Giugno 2014. Est. Garri.


Trust – Assoggettamento ad azione revocatoria ordinaria – Ammissibilità

Trust – Assoggettamento ad azione revocatoria ordinaria – Atto revocabile – Atto di disposizione dei beni

Trust – Assoggettamento ad azione revocatoria ordinaria – Eventus damni



La ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 non ha posto limiti all’introduzione dello schema dei trusts nel nostro ordinamento, ma all’art.15 ha fatto salve le regole di diritto interno ritenute di applicazione necessaria. Tra tali regole rientra la riserva contenuta nell’articolo 15 lettera e), relativa alla protezione dei creditori in casi di insolvibilità, per cui un trust istituito in violazione di norme inderogabili a tutela dei terzi creditori, pur non essendo necessariamente nullo, non può che essere soggetto alla normativa inderogabile del foro interno, ossia alle disposizioni in materia di azione revocatoria ordinaria. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

In via astratta, oggetto dell’azione revocatoria non può essere l’atto istitutivo del trust che può non avere effetti dispositivi, ma il conseguente atto di disposizione con il quale i beni vengono trasferiti al trustee o posti sotto il controllo dello stesso oppure segregati nel patrimonio del disponente. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)

L’istituzione di un trust interpone evidenti limiti all’esecuzione forzata avuto riguardo ai beni che lo compongono, distaccandoli dal patrimonio del debitore disponente.
L’eventus damni è da ravvisare nella diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore disponente, conseguente alla dismissione della proprietà dei beni di cui è causa e nella variazione qualitativa di tale patrimonio, atteso che la proprietà degli anzidetti beni immobili non è stata evidentemente sostituita con danaro ricavato dalla cessione. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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