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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14395 - pubb. 11/03/2016.

Non costituisce collocamento fuori sede la sottoscrizione di certificati presso l'ufficio di un promotore finanziario incaricato del collocamento


Appello di Ancona, 17 Febbraio 2016. Est. Annalisa Gianfelice.

Offerta fuori sede – Sottoscrizione in ufficio personale promotore – Non ricorre – Previsione diritto di recesso – Non è dovuta


Non costituisce collocamento fuori sede la sottoscrizione di certificati presso l'ufficio personale di un promotore finanziario incaricato del collocamento. Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui fuori dall'ufficio siano presenti il logo o l'insegna dell'intermediario per cui opera il promotore che rendono l'investitore ancor più consapevole di essersi recato in un ufficio preposto al collocamento di strumenti finanziari ed evitano il rischio di assumere decisioni poco meditate, così come potrebbe avvenire nel caso in cui il collocamento avvenga, ad esempio, a casa o presso l'ufficio dell'investitore. Ne consegue che il contratto sottoscritto presso l'ufficio personale del promotore non è nullo per assenza della clausola di recesso ex art. 30, commi 6 e 7 TUF. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano, Foro di Milano


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