Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14398 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015. .


Fallimento - Azione revocatoria promossa dal curatore - Analogie e differenze con l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c.



L'art. 66 legge fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ragion per cui è errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall., poiché è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)