Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14421 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 08 Gennaio 2016. .


Intermediazione finanziaria - Contratti di swap - Alea bilaterale - Elemento essenziale del negozio - Verifica del rischio in capo ad entrambi i contraenti - Giudizio di meritevolezza ex articolo 1322 c.c. - Swap con funzione di copertura - Swap con funzione speculativa - Elementi rilevanti per la verifica



Nei contratti di swap, l'alea bilaterale, ossia l'incertezza sull'andamento dei due differenziali contrapposti, rappresenta un elemento essenziale della causa del contratto, elemento la cui effettiva presenza consente di effettuare con esito positivo, sul presupposto della sussistenza di un apprezzabile componente di rischio, non necessariamente equamente distribuito in capo ad entrambi i contraenti, il giudizio di meritevolezza ex articolo 1322 c.c. circa l'operazione atipica posta in essere.

La ricostruzione nei termini sopra indicati dell'alea bilaterale consente di elaborare un parametro di valutazione valido tanto per lo swap con funzione di copertura, quanto per lo swap con funzione meramente speculativa, con l'avvertenza che nello swap che nasce con dichiarata funzione di copertura la valutazione circa l'eventuale squilibrio dell'alea deve essere effettuata in maniera più rigorosa, tenendo anche a mente il collegamento con l'operazione sottostante di finanziamento, l'interesse concreto del cliente al contenimento del rischio e della funzione dell'intermediario, sempre tenuto ai sensi dell'articolo 21 TUF ad agire nell'interesse dell'investitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)