Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14430 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2016. .


Scissione societaria - Responsabilità solidale nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto - Beneficio di previa escussione - Esclusione - Beneficium ordinis



L'articolo 2506-quater, comma 3, c.c. (così come in precedenza l'articolo 2504-decies, comma 2), nella parte in cui prevede che, nel caso di scissione, "ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico" non riconosce un beneficio di previa escussione, poiché, nei casi in cui è previsto, tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre ad esecuzione forzata (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre la norma in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti; la disposizione prevede, dunque, solo un beneficium ordinis, il quale presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore (Cass., sez. III, 4 giugno 2009, n. 12896). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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