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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14448 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 15 Febbraio 2016. .

Commercialista – Errore – Responsabilità civile – Amministratori e sindaci della società cliente – Responsabilità concorrente per omesso controllo – Sussistenza


L’affidamento ad un professionista esterno (commercialista) da parte degli organi di una società per l’attività di assistenza contabile e fiscale, a prescindersi dalla ripartizioni delle funzioni svolte nella predisposizione e redazione del bilancio da parte degli uffici interni e del professionista incaricato, non esonera gli amministratori dal dovere legale di cura della gestione contabile e di redazione del bilancio di esercizio ovvero di valutare la correttezza dello stesso laddove predisposto ed illustrato dal consulente incaricato, poiché anche in caso di delega ex art 2381 c.c. il C.d.a. ha comunque l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, tra cui rientra anche la periodica e continua verifica dei prospetti di liquidazione, dei pagamenti in conformità etc. Invero non può ritenersi che incaricando un consulente esterno gli amministratori si possano privare degli obblighi periodici di verificare che il bilancio sia predisposto in maniera conferme alle disposizioni legali, non solo formalmente ma anche sostanzialmente. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)