Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14455 - pubb. 17/03/2016

Riassunzione del giudizio interrotto a seguito del fallimento di una parte e deposito del ricorso in riassunzione in formato cartaceo anziché con modalità telematiche

Tribunale Lodi, 04 Marzo 2016. Est. Dazzi.


Processo civile – Riassunzione del giudizio interrotto a seguito del fallimento di una parte – Deposito del ricorso in riassunzione in formato cartaceo anziché con modalità telematiche – Inammissibilità – Sussistenza



In caso di riassunzione del giudizio interrotto a seguito dell’intervenuto fallimento di una parte, il ricorso ex art. 303 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile ove sia depositato in cancelleria in formato cartaceo, atteso che, per sua natura, l’atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, e deve quindi essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo – Cristiani Dimundo Studio Legale


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