Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14460 - pubb. 18/12/2015

Contenuto dell'attestazione, artificiosa creazione di classi e destinazione di determinati beni ad alcuni creditori soltanto

Tribunale Savona, 25 Novembre 2015. Est. Poggio.


Concordato preventivo - Sindacato del giudice - Limitazione alla fattibilità giuridica - Presupposto - Attestazione del professionista - Caratteristiche - Prognosi seria di adempimento - Formulazione di motivata idoneità del piano al raggiungimento dei risultati esposti dal debitore - Manifestazione dell'iter logico tecnico, metodologico e giuridico - Necessità

Concordato preventivo - Cessione dei beni - Attestazione del professionista - Caratteristiche

Concordato preventivo - Creazione di una classe di creditori finalizzata alla precostituzione di un gruppo a priori assenziente - Abuso - Violazione del principio generale di buona fede - Uso deviato della facoltà che la legge riconosce al proponente il concordato

Concordato preventivo - Articolo 160 L.F. - Deroga al principio della parità di trattamento dei creditori - Formazione delle classi - Destinazione di beni ad alcuni creditori soltanto - Illegittimità

Fallimento procedure concorsuali - Costituzione pattizia di un privilegio al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - Nullità



La limitazione del sindacato del giudice al solo profilo della fattibilità giuridica del piano e la devoluzione ai creditori del giudizio circa la sua fattibilità economica presuppongono e richiedono la sussistenza di una idonea preventiva attestazione di realizzabilità del piano nell'ambito della quale al professionista viene domandata una valutazione che, pur espressa secondo la propria perizia ed esperienza e pur articolandosi in una congettura, deve tuttavia esprimere una prognosi seria di adempimento nel raffronto tra le componenti essenziali del programma e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa. Il giudizio da lui espresso si risolve, pertanto, in una formulazione di motivata idoneità del piano al raggiungimento di risultati esposti dal debitore ed in un'analisi di dettaglio che dia conto dei criteri usati, con la precisazione che, come per la veridicità dei dati aziendali, anche nella prognosi di fattibilità l'esperto deve indicare in modo non generico i tempi e i modi di raggiungimento del risultato prospettato e gli strumenti di verifica dell'obiettivo, rendendo manifesto l'iter logico tecnico, metodologico e giuridico seguito nei riscontri documentali, nelle sue attestazioni, nei suoi giudizi professionali e nelle sue conclusioni, non potendo egli limitarsi a recepire acriticamente i dati contabili dell'imprenditore ma dovendo effettuare una dinamica approfondita delle conclusioni valutative espresse nel piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito di un concordato preventivo incentrato sulla cessione dei beni, il punto focale dell'attestazione del professionista è rappresentato dalla stima del presumibile valore di realizzo dei beni da liquidare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La creazione di una classe di creditori finalizzata alla precostituzione di un gruppo a priori assenziente (specie se si tratta di creditori che originariamente non avrebbero avuto diritto di voto) costituisce fattispecie ascrivibile all'abuso del diritto quale violazione del principio generale di buona fede, in quanto diretta ad un uso deviato della facoltà che la legge riconosce al debitore proponente il piano concordatario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che l'articolo 160 legge fall., nella misura in cui consente un trattamento differenziato per le varie classi di creditori, comporta una deroga all'articolo 2741 c.c., è altrettanto vero che il prevedere una ripartizione percentualmente differenziata di un'unica massa attiva non significa destinare determinati beni esclusivamente ad alcuni creditori o secondo un meccanismo del tutto sovrapponibile a quello del privilegio ipotecario o speciale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La costituzione pattizia di un privilegio di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge deve ritenersi nulla per violazione del combinato disposto degli articoli 2741 e 2745 c.c. ed inidonea a giustificare l'ammissione del credito al passivo del fallimento del debitore in via privilegiata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Giacomo Rossi


Il testo integrale


 


Testo Integrale