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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14497 - pubb. 23/03/2016.

Mutuo e finanziamento, foro del consumatore, mediazione obbligatoria e buona fede


Giudice di Pace di Buccino, 25 Gennaio 2016. Est. Rosaria Izzi.

Mutuo e finanziamento - Foro del consumatore - Mediazione obbligatoria - TAEG ‑ Indeterminatezza - Nullità clausola - Sussistenza - Tassi BOT - Buona fede - Onorario - Mediazione avvocato -  Sussistenza


Per i Giudizi in materia bancaria sussiste l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione così come previsto dal D. LGS. 28/2010 sia per le controversie di competenza del Tribunale che del Giudice di Pace.
Inoltre qualora l'istante rivesta la qualifica di consumatore si applica l'art. 33 Cod. Cons., per cui la competenza territoriale spetta al Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore (cfr. Cass. SS. UU. 14669/03).
La pratica commerciale, secondo cui in un contratto di finanziamento viene indicato un TAEG inferiore rispetto a quello realmente applicato, si qualifica come "pratica commerciale ingannevole" in quanto fornisce al consumatore medio una falsa informazione inducendolo ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. U.E. 15/01/12 C540/10).
La nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione non inficia la validità del contratto ma va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto. (Rosita Magazzeno) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Rosita Magazzeno del Foro di Salerno


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