Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14511 - pubb. 24/03/2016

La cassazione conferma la non revocabilità dell’ipoteca legale iscritta dall’Agente per la riscossione dei tributi

Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 2016, n. 4464. Est. Loredana Nazzicone.


Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Ipoteca legale ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 - Revocabilità - Esclusione



L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale, prevista dall'art. 2818 c.c. con lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; ne deriva che, non rientrando nel disposto dell'art. 67, comma 1, n. 4 legge fall., l'ipoteca in questione non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali (Cass. 3 aprile 2014 n. 7868; Cass. 5 marzo 2012, n. 3397; Cass. 1 marzo 2012, n. 3232). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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